Ordinanza n. 19/2018

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06/04/2018

Ordinanza n. 19/2018

IL SINDACO

Considerato che con l’avvicinarsi della stagione estiva potrebbe riproporsi il fenomeno degli incendi boschivi che come ogni anno provoca gravi danni al patrimonio forestale, al paesaggio, all’assetto idrogeologico del territorio comunale costituendo dunque potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto necessario, per evitare o, quantomeno, attenuare la recrudescenza di un fenomeno che sempre di più assume i connotati di vera e propria calamità naturale, dover emanare con largo anticipo, disposizioni alle quali gli interessati dovranno uniformarsi per prevenire l’insorgenza e la diffusione sia degli incendi boschivi, con ciò intendendo un fuoco con suscettività a espandersi su aree boschive, cespugliate o erborate, sia gli incendi provenienti da aree private, non coltivate, poste all’interno e nelle immediate vicinanze dell’abitato, infestate da erbacce e potenziale ricettacolo di insetti;

Vista la Legge 21 Novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

Vista la Legge 24 Febbraio 1992, n. 225, in materia di Protezione Civile;

Visto l’atto di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile in data 11.06.2007 “Indirizzi operativi per fronteggiare il rischio incendi boschivi” pubblicato sulla G.U.R.I. n. 133 del 11.06.2007;

Vista la circolare n.0099422 del 19.03.2018 del Dipartimento Presidenza U.O.A. “Politiche della Montagna, Foreste, Funzioni residue ex ABR” della Regione Calabria;

Visto l’art. 50 del D.Lgvo n. 267/2000;

ORDINA

E’ fatto obbligo ai proprietari ed ai conduttori di terreni privati appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo - entro e non oltre  il  16 giugno 2018 - di ripulire da erbacce, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, l’area limitrofa alle strade pubbliche ed alle recinzioni comunque costituite per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a 10 metri;

Nel periodo compreso fra il  16/06/2018 ed il 30/09/2018, in tutto il territorio di Castrolibero è assolutamente vietato:

accendere fuochi, anche per bruciare stoppie, erbacce ed arbusti;

gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare fuoco;

ai conduttori di automezzi dotati di marmitta catalitica fermare il mezzo a caldo al di sopra di sterpi, di materiale vegetale secco o comunque soggetto ad infiammarsi per le alte temperature;

all’interno di aree boschive, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, attrezzature, fornelli, forni ed inceneritori che producano faville o braci;

compiere ogni altra operazione che possa creare, comunque, pericolo immediato di incendio.

Sono, inoltre, vietate le manifestazioni pirotecniche nei luoghi in cui la presenza o la vicinanza prossima di materiale vegetale secco o di altro materiale comunque infiammabile, possa determinare l’innesco e lo sviluppo dell’incendio.

Chiunque non ottemperi alle disposizioni della presente sarà sanzionato così come previsto dal Regolamento Comunale per infrazioni ai regolamenti ed alle ordinanze, con l’applicazione dell’importo che va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di              € 500,00 con le modalità previste dalla Legge n.389/81 e, ove riscontrabili, con le sanzioni previste dalla Legge n. 353 del 21.11.2000, in materia di incendi boschivi;

Ai soggetti inadempienti, oltre alle sanzioni amministrative sarà applicata la pena accessoria che consiste nell’obbligo di pulitura immediata dell’area interessata;

In caso di mancata pulitura dell’area entro il temine indicato, l’Amministrazione provvederà ad eseguire i lavori d’ufficio con il successivo addebito delle spese sostenute per la messa in sicurezza dell’area ed a denunciare il responsabile/proprietario inadempiente all’Autorità Giudiziaria, ai sensi di cui all’art. 650 del Codice Penale.

Per tutto quanto non specificato nella presente ordinanza, si rimanda alle Prescrizioni Regionali Antincendio.

Sono a carico del trasgressore e del soggetto solidale le spese di procedimento delle eventuali notifiche.

Si avverte che, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

entro 60 gg. dalla data della pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della Legge 06 Dicembre 1971, n. 1034;

entro 120 gg. dalla data della pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199.

Demanda alla Polizia Municipale ed alle forze dell’ordine il controllo sulla esecutività della stessa ed agli Uffici competenti la massima diffusione della stessa.

Copia della presente ordinanza dovrà essere pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi e trasmessa: al Comando Polizia Municipale, Sede – All’Ufficio Tecnico Sede – Al Comando Stazione Forestale di Mendicino – Alla Stazione Carabinieri di Castrolibero – All’Azienda Sanitaria Provinciale – Al Polo Sanitario di Castrolibero.

Castrolibero 3 aprile 2018

l Comandante La Polizia Municipale

     F.to Cap. Antonio Plastina

 

      Il Sindaco

F.to Giovanni Greco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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